In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal cliente finale disalimentabile ai sensi del contratto di fornitura di energia elettrica con il fornitore, trascorsi almeno 30 giorni dalla scadenza della fattura, il fornitore ha facoltà di inviare al cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).
Nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, in costanza di mora e senza alcun ulteriore preavviso, il fornitore potrà richiedere all’impresa distributrice la sospensione della fornitura richiesta di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione della potenza, dopo un termine di 25 giorni solari dalla data di ricezione del cliente finale della raccomandata o della PEC di costituzione in mora. Per i clienti finali diversi dai clienti finali connessi in bassa tensione, il termine per presentare, in costanza di mora e senza alcun ulteriore preavviso, la richiesta di sospensione della fornitura, è di 40 giorni solari dalla data di ricezione da parte del cliente finale della raccomandata o della PEC di costituzione in mora.
Il fornitore ha il diritto di richiedere all’impresa distributrice, in caso di morosità del cliente, qualora tecnicamente fattibile, la riduzione di potenza o la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo cliente, qualora sia decorso un termine comunque non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento e nel rispetto dei termini minimi di cui sopra.
In tale ipotesi, il fornitore si riserva il diritto di chiedere al cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA.
Qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima di procedere alla sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale connesso in bassa tensione, senza alcun ulteriore preavviso verrà effettuata la sospensione della fornitura.
In tutti i casi di sospensione della fornitura o riduzione della potenza, restano a carico del Cliente, oltre alle somme dovute per gli importi fatturati, i relativi interessi e le spese sostenute per il recupero del credito, anche tutti gli oneri relativi alle procedure di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura di energia elettrica, salvo il maggior danno.
Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:
- euro 30 (trenta) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
- euro 20 (venti) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
- il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al distributore per la sospensione della fornitura o la riduzione di potenza.
In questi casi al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
Il fornitore corrisponde al cliente finale il suddetto indennizzo automatico direttamente o in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall’importo addebitato nella medesima fattura. In ogni caso l’indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto al cliente finale entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione o della riduzione di potenza.
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