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Informazioni rilevanti

 

SERVIZIO CONCILIAZIONE

Il Servizio Conciliazione dell'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) è uno strumento gratuito di tutela dei clienti finali di energia elettrica e gas, che agevola la risoluzione della controversia insorta con l'operatore (venditore e/o distributore di energia), facendo incontrare le parti via web o in call conference alla presenza di un conciliatore in veste di facilitatore dell'accordo.

Il tentativo di conciliazione dinanzi al Servizio Conciliazione è obbligatorio quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziale.

Possono attivare il Servizio Conciliazione per il settore elettrico: tutti i clienti domestici e i clienti non domestici connessi in bassa tensione (BT) e media tensione (MT).

L'eventuale accordo concluso tra le parti al termine della procedura è titolo esecutivo, cioè può essere fatto valere dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.

È possibile presentare la domanda di conciliazione al Servizio Conciliazione dopo aver presentato reclamo scritto all'operatore e aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 40 giorni dall'invio del reclamo.

Il cliente finale attiva la procedura del Servizio Conciliazione registrandosi alla piattaforma on line, compilando la maschera e allegando i documenti richiesti.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare le FAQ dell’ARERA: https://www.arera.it/it/schede/C/faq-servconc.htm

Accedi al Servizio Conciliazione: http://conciliazione.arera.it/

In alternativa al Servizio Conciliazione, i clienti domestici può esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso gli organismi ADR (Alternative Dispute Resolution) iscritti nell'apposito elenco.

Elenco completo degli organismi ADR: https://www.arera.it/it/consumatori/concilia_dati.htm

 

IMPOSTE APPLICATE

L’accisa si applica alla quantità di energia consumata; i clienti domestici con potenza fino a 3 kW godono di aliquote agevolate per la fornitura nell'abitazione di residenza anagrafica.

L’IVA si applica sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze domestiche è pari al 10%, per le utenze non domestiche è pari al 22%; alcune attività produttive godono dell’aliquota ridotta pari al 10%.

Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) al seguente link: https://www.arera.it/allegati/dati/ele/eep38.xls

 

COSTITUZIONE IN MORA E INDENNIZZI AUTOMATICI

In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal cliente finale disalimentabile ai sensi del contratto di fornitura di energia elettrica con il fornitore, trascorsi almeno 30 giorni dalla scadenza della fattura, il fornitore ha facoltà di inviare al cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).

 
Nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, in costanza di mora e senza alcun ulteriore preavviso, il fornitore potrà richiedere all’impresa distributrice la sospensione della fornitura richiesta di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione della potenza, dopo un termine di 25 giorni solari dalla data di ricezione del cliente finale della raccomandata o della PEC di costituzione in mora. Per i clienti finali diversi dai clienti finali connessi in bassa tensione, il termine per presentare, in costanza di mora e senza alcun ulteriore preavviso, la richiesta di sospensione della fornitura, è di 40 giorni solari dalla data di ricezione da parte del cliente finale della raccomandata o della PEC di costituzione in mora.
Il fornitore ha il diritto di richiedere all’impresa distributrice, in caso di morosità del cliente, qualora tecnicamente fattibile, la riduzione di potenza o la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo cliente, qualora sia decorso un termine comunque non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento e nel rispetto dei termini minimi di cui sopra.

 

In tale ipotesi, il fornitore si riserva il diritto di chiedere al cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA.

 
Qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima di procedere alla sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale connesso in bassa tensione, senza alcun ulteriore preavviso verrà effettuata la sospensione della fornitura.

 

In tutti i casi di sospensione della fornitura o riduzione della potenza, restano a carico del Cliente, oltre alle somme dovute per gli importi fatturati, i relativi interessi e le spese sostenute per il recupero del credito, anche tutti gli oneri relativi alle procedure di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura di energia elettrica, salvo il maggior danno.

 
Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:
  1. euro 30 (trenta) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
  2. euro 20 (venti) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
  1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
  2. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al distributore per la sospensione della fornitura o la riduzione di potenza.
In questi casi al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
 
Il fornitore corrisponde al cliente finale il suddetto indennizzo automatico direttamente o in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall’importo addebitato nella medesima fattura. In ogni caso l’indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto al cliente finale entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione o della riduzione di potenza.

 

BONUS SOCIALE

Bonus sulla fornitura di energia elettrica
Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale” (ovvero il “regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica”). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.

Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza, che abbiano un ISEE inferiore o uguale 7.500,00 (settemilacinquecento) euro. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000,00 (ventimila) euro. Il bonus è valido per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico.

Hanno invece diritto al bonus per disagio fisico tutti i clienti domestici (le famiglie) presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature necessarie per il mantenimento in vita alimentate ad energia elettrica.

I bonus sociali per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Per accedere al bonus sociale occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte.

I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) www.arera.it.

Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette), nonché la documentazione relativa all’ISEE.

Per le richieste di bonus sociale per disagio fisico è indispensabile una apposita certificazione della ASL, mentre non è richiesto l’ISEE.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet di ARERA www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

 
 

 

CANONE RAI IN BOLLETTA

Addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche

Il canone tv è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo, si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Il canone tv viene addebitato direttamente in bolletta dai gestori di fornitura elettrica. Dal 2016, infatti, è stata introdotta la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale.

I dati personali raccolti per la fornitura dell'energia elettrica sono quindi utilizzati, in base alla tipologia di cliente domestico residente, anche ai fini dell'individuazione dell'intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito contestuale alla bolletta, che, in caso di cliente domestico residente, avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza.

Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate e della Rai.

 

AGEVOLAZIONI SISMA

Informativa in merito alle agevolazioni disciplinate con la delibera 252/2017/R/COM
L'Autorità ha stabilito con deliberazione 252/2017/R/com che a partire dalla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, per le popolazioni colpite dai terremoti del Centro Italia (di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come identificate dai provvedimenti delle autorità competenti) per 3 anni siano azzerate tutte le componenti tariffarie delle bollette di energia elettrica e gas, cioè non si pagheranno i costi relativi al trasporto e misura dell'energia e quelli per gli oneri generali di sistema.
Inoltre, alla ripresa della fatturazione gli importi relativi agli eventuali consumi dovranno essere rateizzati per un periodo minimo di 24 mesi, senza interessi. Sono poi eliminati tutti i costi per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture.
Le agevolazioni saranno applicate in modo automatico a tutte le utenze che già esistevano nei comuni colpiti dal sisma e anche a quelle delle strutture abitative di emergenza (SAE) e sono cumulabili con il bonus elettrico. Le agevolazioni invece dovranno essere richieste: per le utenze di abitazioni danneggiate in altri Comuni - delle regioni interessate dal sisma - che però non sono stati inseriti negli elenchi previsti dai provvedimenti legislativi; per le utenze nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto; per le utenze o forniture temporanee e per le utenze situate nei moduli abitativi provvisori (MAP). La richiesta dovrà essere effettuata presentando un'apposita documentazione che attesti l'inagibilità parziale o totale degli immobili e il nesso di causalità con gli eventi sismici.
Le agevolazioni sono valide indipendentemente dalla localizzazione dell'utenza, garantendo il principio della loro portabilità: potranno infatti essere riconosciute a chi si è trovato con la propria abitazione inagibile ed è stato costretto a trasferirsi in altre località, anche in comuni diversi da quelli coinvolti dagli eventi sismici e sia in grado di produrre la documentazione che attesti l'inagibilità della propria abitazione e il nesso di causalità con gli eventi sismici.
Il venditore che ha sospeso la fatturazione dovrà provvedere alla contabilizzazione degli importi non fatturati e da rateizzare inviando un'unica bolletta, entro la fine del sesto mese successivo al termine del periodo di sospensione. Quest'ultimo dovrà provvedere all'emissione di un'unica fattura di conguaglio degli importi fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste e degli importi eventualmente già pagati dal cliente finale. La dilazione avrà, in generale, durata di 24 mesi, con periodicità pari a quella di fatturazione; avverrà senza interessi e decorrerà dal momento di emissione della fattura unica. Non è prevista la rateizzazione per importi inferiori a 50 euro per singola fornitura. Il cliente potrà comunque optare anche per un periodo inferiore di rateizzazione o scegliere di pagare l'importo dovuto in un'unica soluzione.

Comunicazione di variazione dell’indirizzo al quale ricevere i documenti di fatturazione e le informative in materia di rateizzazione
Per richiedere l’invio delle fatture a un diverso recapito, rispetto a quello indicato per la fornitura colpita dal sisma, è possibile contattare il Fornitore ai seguenti recapiti: info@ew-pflersch.it  - 0472 770078

Criteri di rateizzazione
Il piano di rateizzazione verrà comunicato al cliente contestualmente all’emissione della fattura unica ed avrà le seguenti caratteristiche:

  • Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, avviene con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata all’utente finale.
  • La rateizzazione sarà senza interessi a carico del Cliente.
  • Le rate, non cumulabili, avranno importo non inferiore a 20€.
  • Il piano avrà generalmente una durata di 36 mesi.

 

Qualitá commerciale

Livelli di qualità commerciale del servizio vendita energia elettrica e gas naturale

Ai sensi dell’art. 37.1, allegato A della delibera n.413/2016/R/com dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che stabilisce i livelli minimi di servizio (standard di qualità) che le aziende di vendita di energia elettrica e gas naturale devono garantire ai propri clienti alimentati in bassa e media tensione (EE) e in bassa pressione (GAS), di seguito riepiloghiamo i livelli specifici e generali di qualità commerciale con gli indennizzi previsti dall’ARERA e il grado di rispetto di tali standard da parte di SOCIETA’ nell’anno 2022.

Si precisa che i livelli previsti dalla normativa sono:

ANNO 2022 - LIVELLI GENERALI DI QUALITA COMMERCIALE IN VIGORE
Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di informazioni comunicate entro 30 giorni solari: 95%

ANNO 2022 - LIVELLI SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE IN VIGORE
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti: 30 giorni solari
Tempo massimo di rettifica fatturazione: 60 giorni solari (90 giorni solari per le fatture con periodicità quadrimestrale)
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione: 20 giorni solari

INDENNIZZI

Il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità comporta un indennizzo in favore del Cliente:
- oltre lo standard specifico, ma entro un tempo doppio: € 25,00
- oltre un tempo doppio rispetto allo standard specifico, ma entro un tempo triplo: € 50,00
- oltre un tempo triplo rispetto alla standard specifico: € 75,00

Download PDF

 

PESSE

Vi informiamo che i nostri clienti non sono interessati dall'applicazione del piano di distacco programmato PESSE

 

Fuel Mix Disclosure

Ai sensi di quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 luglio 2009 recante “Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita, nonché sull’impatto ambientale della produzione”, l’Acquirente Unico ha determinato, per gli anni 2020 e 2021, la composizione del mix di fonti primarie relativa al proprio approvvigionamento di energia elettrica come di seguito riportato:

 

Fonti primarie utilizzate

Composizione del mix energetico relativo all’approvvigionamento del mercato di Maggior Tutela

Anno 2020*

Anno 2021**

Fonti rinnovabili

8,49 %

8,36 %

Carbone

11,70 %

13,06 %

Gas Naturale

62,61 %

64,93 %

Prodotti petroliferi

0,97 %

1,39 %

Nucleare

9,57 %

7,05 %

Altre fonti

6,66 %

5,21 %

* dato consuntivo
** dato pre-consuntivo
Fonte: Acquirente Unico SpA

 

Fonti primarie utilizzate

Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano

Anno 2020*

Anno 2021**

Fonti rinnovabili

44,31 %

42,32 %

Carbone

4,75 %

5,07 %

Gas Naturale

45,88 %

48,13 %

Prodotti petroliferi

0,57 %

0,88 %

Nucleare

0,00 %

0,00 %

Altre fonti

4,49 %

3,60 %

* dato consuntivo
** dato pre-consuntivo
Fonte: GSE SpA